STRUMENTI COMPENSATIVI: consegna mappe, formulari e tabelle

Durante l’esame i ragazzi potranno utilizzare tutti gli strumenti compensativi (inclusivi i software informatici) e le misure dispensative previste nel loro PDP e utilizzate durante l’anno scolastico.

Si suggerisce di consegnare i materiali prodotti dai ragazzi durante l’anno anticipatamente alla segreteria della scuola, affinché i fogli (mappe / tabelle/ formulari) vengano timbrati, firmati e messi nella cartelletta personale del ragazzo, che sarà poi a sua disposizione durante le prove d’esame. Vi consigliamo di chiedere informazioni in merito al coordinatore di classe o al referente DSA dell’istituto.

L’articolo 23 precisa inoltre che “potranno essere previste particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio”. In particolare:

  • I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.
  • Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.
  • Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere allatrascrizione del testo su supporto informatico.

Si segnala, infine, l’opportunità, per la commissione, di prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Queste sono le condizioni che, da alcuni anni, permettono agli studenti con DSA di sostenere con esito positivo l’esame di Stato e di conseguire il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Rispetto all’ordinanza ministeriale del 2016, quella di quest’anno specifica meglio l’esito finale della scelta di percorsi diversi nella lingua straniera.

Nel Comma 2 dell’articolo 23, infatti, si precisa che “gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione”, come previsto per gli alunni con disabilità (art.22, comma 9).

Pertanto, come per gli scorsi anni, si conferma che:

  • DISPENSA DALLO SCRITTO della lingua straniera => DIPLOMA
  • ESONERO lingua straniera => ATTESTATO   (fonte: AID)