O.m. n. 350/2018

– Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’a.s. 17/18

O.M.-350-del-02.05.2018

Quali sono le “particolari attenzioni” previste per gli studenti con DSA?

Per permettere agli studenti con DSA di affrontare serenamente la maturità, l’OM precisa che nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono:

  • utilizzare gli strumenti compensativi informatici previsti dal PDP purché “siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (…)”
  • usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, “la Commissione può prevedere (…) di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.”

In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

La commissione di esame è tenuta a considerare gli aspetti didattico metodologici e valutativi adottati durante l’anno relativamente agli studenti con DSA/BES?

, nell’art. 23 si legge:

“considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, (la commissione) terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio (…) il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali”

Si possono usare le calcolatrici?

Per quanto riguarda le calcolatrici scientifiche e/o grafiche viene precisato che possono essere utilizzate nello svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Statoper tutti gli indirizzi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado.

La Nota n° 5641 del 30/03/2018 contiene un allegato con l‘elenco dei modelli di calcolatrici scientifiche e grafiche in produzione negli ultimi 3-5 anni da parte dei principali produttori presenti sul mercato italiano, per orientare gli studenti nel rispetto delle caratteristiche di ammissibilità.

Viene confermato l’orientamento già assunto lo scorso anno: non consentire l’uso delle calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS). L’Ordinanza ricorda che chi vorrà usarle dovrà consegnarle il giorno della prima prova scritta per consentire alla commissione d’esame i necessari controlli dei dispositivi in uso.

Quali sono le indicazioni per gli studenti con DSA con esonero o dispensa dalla o dalle lingue  straniere?

L’art 23 dell’OM 305 al comma 2 riconferma che:

“I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che (…) hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione.”

Mentre, per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, il comma 3 riferisce che la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati a prova orale sostitutiva della prova scritta.

In questo caso:

La Commissione (sulla base del PDP, documento del 15 maggio…) stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. (…) Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.”

Quindi gli studenti con DSA che hanno scelto l’esonero dall’insegnamento della lingua straniera conseguono solo l’attestazione.

Gli studenti con DSA che invece sostengono con esito positivo l’esame di Stato con la sola dispensa dallo scritto, conseguono il diploma conclusivo di istruzione secondaria superiore.

E l’alternanza scuola-lavoro?

Nel modello di verbale allegato alla OM n° 305, relativo alla struttura della terza prova scritta, si precisa che:

“la Commissione d’esame tiene conto – ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze- anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, (…) così come descritte nel Documento del consiglio di classe (…)”

Ricordiamo che per quest’anno l’Alternanza non sarà requisito di ammissione all’Esame: novità che scatterà solo dal prossimo anno, come previsto dal Decreto Legislativo 62/2017 e come ribadito di recente alle scuole con una circolare di sintesi sull’argomento.

Il 24 aprile 2018, infatti, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha inviato ai direttori degli USR e a tutti i dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II ° grado una nota avente come oggetto “Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro”per fornire risposta ai quesiti su alcune tematiche in materia di alternanza scuola lavoro, eliminare alcuni dubbi interpretativi ed assicurare l’uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale per i candidati agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019.

Come è noto, la legge 107/2015 ha stabilito che i percorsi di alternanza scuola lavoro siano attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta ora a pieno regime e coinvolge la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico.

“Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati interni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019. Esami di Stato dell’anno scolastico 2017/2018 (…) Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa non dispone nulla circa l’obbligo di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. 

“Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari. Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe. In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.”

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro dovranno essere riportate nel modello di certificazione allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”. La nota sottolinea però che, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Per chi fosse interessato, la nota sull’alternanza presenta alcune novità in tema di attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti di alto livello agonistico.

E gli studenti con BES non certificati?

È sempre l’articolo 23 che conferma che, anche quest’anno, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite opportune indicazioni per consentir loro di sostenere adeguatamente l’esame di Stato, tenendo conto delle loro specifiche situazioni soggettive e sulla base del loro PDP.

“In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.”

A cura di S. Giannetti, V. Rossi e L. Ventriglia